Descrizione
Come da conforme nota di TERNA Rete Italia S.p.A. si comunica che nel periodo 01.09.2025 – 31.08.2026 la Società menzionata provvederà a tagliare le piante e/o rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti di alta tensione e lungo i sentieri di accesso ai sostegni delle linee elettriche aeree di proprietà della società. In particolare, nel C.C. di Castello Tesino la linea AT interessata è quella denominata “Borgo Valsugana – Vellai con derivazione Moline – n. 22-251”.
Il suddetto taglio è indispensabile per evitare danni a persone e cose, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. n° 449 del 21.03.1988 (paragrafo 2.1.06), ed a garantire la continuità del servizio elettrico.
Il legname, opportunamente sramato ed accatastato, verrà reso disponibile ai proprietari in prossimità delle aree di taglio.
Preme evidenziare che gli elettrodotti di Terna Rete Italia S.p.A. sono da ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, sotto riportato per opportuna conoscenza*), sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale. Per motivi di sicurezza si chiede quindi di non procedere al taglio della vegetazione in prossimità degli elettrodotti; in caso di necessità TERNA Rete Italia S.p.A. si rende disponibile a definire con i proprietari le modalità operative di intervento. Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al seguente recapito:
- Sig. Cecilian Marco, e-mail: marco.cecilian@terna.it tel. 0438-932533 – PEC: dipartimento-nordest@pec.terna.it
* D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.