Descrizione
le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27.01.2006 n. 22, come modificato dalla legge 07.05.2009 n. 46 in materia di ammissione al voto domiciliare prevedono che possano essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5.02.1992 n. 104;
Gli interessati devono a tal fine dichiarare tale volontà al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti entro il giorno 02.03.2026 comunicando l’esatto indirizzo del domicilio ed un recapito telefonico, allegando:
a) copia della tessera elettorale;
c) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale, di data non anteriore al 45°esimo giorno antecedente la data della votazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 1/2006 (gravissima infermità ed intrasportabilità) con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero, delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.